Informazioni
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Istanza di parte
L’autocertificazione consente al cittadino di presentare:
- agli enti pubblici
- alle imprese che gestiscono servizi pubblici
- ai privati (che con le modifiche apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") sono tenuti ad accettarle a partire dal 15 settembre 2020).
una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
E' possibile stampare da ANPR l'autocertificazione precompilata di nascita, stato famiglia, stato civile, residenza, cittadinanza ed esistenza in vita seguendo le istruzioni riportate nell'allegato.
Limiti nell’utilizzo dell’autocertificazione:
I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti da un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.
Esibizione del documento d’identità o riconoscimento
I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d’identità o di riconoscimento (es. la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d’arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell’autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d’identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso.
Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi, secondo quanto previsto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata accettazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell’autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 74 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, per quanto riguarda gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte), questi possono essere richiesti al cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d’ufficio.
I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA. L’autocertificazione è completamente gratuita (non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo nè dei diritti di segreteria)