Informazioni
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è l’imposta che devono versare i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale dall’anno 2012.
L’Imposta Municipale Propria è dovuta da:
- proprietari di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili siti nel territorio del comune;
- titolari del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- locatario nei contratti di leasing;
- concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
Si precisa che costituisce diritto reale di abitazione il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile e quello spettante al coniuge separato o divorziato sulla casa adibita a residenza familiare.
SI INFORMA CHE ANCHE PER L'ANNO 2024 LE ALIQUOTE DELIBERATE SONO LE SEGUENTI:
- 4 per mille per abitazione principale e pertinenze (dovuta solo per abitazioni classificate in cat. A/1 - A/8 - A/9)
- 0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 8,6 per mille per tutti gli altri immobili
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1 - A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Il Comune di Marone ha previsto inoltre che si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani sono ESENTI dall'IMU. NULLA è pertanto dovuto per i terreni agricoli situati nel Comune di Marone.
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta
SCADENZA DEL PAGAMENTO
1° rata di acconto o saldo in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno
2° rata di saldo entro il 16 dicembre di ogni anno
COMODATI GRATUITI
Con la Legge di stabilità 2016, confermata anche dalla Legge di stabilità 2019 che ha introdotto la nuova IMU, è stata interamente rivista la disciplina dei comodati gratuiti.
La nuova forma di comodato prevede una riduzione del 50% della base imponibile.
Le condizioni, particolarmente restrittive, per avere diritto al beneficio sono, salvo ulteriori modifiche, le seguenti:
- il comodante (colui che concede il bene) non deve possedere altri immobili di categoria A in Italia oltre alla propria abitazione di residenza purchè quest’ultima non sia classificata in categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ed all’immobile dato in comodato;
- il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l’immobile dato in comodato al comodatario;
- il comodatario (colui che riceve l’immobile in comodato gratuito) deve adibire l’immobile oggetto di comodato a propria abitazione principale di residenza;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il comodato è riservato esclusivamente ai parenti in linea retta entro il I° grado (genitori / figli - figli / genitori);
- non possono essere oggetto di comodato gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso).
16/11/2021
09/05/2024